PREAMBOLO
L’attività professionale dell’Artista Lirico è il frutto di anni di studio e di perfezionamento, necessari per poter trasmettere al meglio quei valori artistici e culturali che i Grandi Compositori di Opera Lirica hanno voluto regalarci con il loro genio.
Proprio per questo motivo è necessario distinguere l’attività di veri professionisti dell’arte del Canto Lirico dalla attività amatoriale di molti appassionati. Proprio per questo riteniamo che chiunque voglia percepire un compenso come corrispettivo di una prestazione intellettuale in campo musicale, debba comportarsi con professionalità, in quanto, proprio alla luce di tale richiesta, si pone come un “professionista della musica”, indipendentemente dal proprio curriculum, dal proprio talento, dal proprio lavoro principale.
La redazione di un Codice Deontologico degli Artisti Lirici ha lo scopo di individuare una serie di valori di comportamento ai quali ispirarsi nello svolgere la propria attività.
Riconoscersi in una serie di regole di comportamento permette all’Artista Lirico Professionista di elevare la propria condizione professionale ponendo una distinzione sostanziale tra chi è un Professionista e chi invece non lo è.
Il rispetto delle norme di comportamento contenute nel seguente codice è condizione principale per l’adesione all’Associazione AssoLirica, cosi come stabilito dalla Legge del 14 gennaio 2013, n. 4 recante disposizioni in materia di professioni non organizzate (in vigore a partire dal 10 febbraio 2013).
La non osservanza del Codice Deontologico comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell’Organo di Vigilanza dell’Associazione e, in caso di colpa grave, l’esclusione dagli elenchi professionali dell’Associazione stessa.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il Codice Deontologico degli Artisti Lirici Professionisti è l’insieme dei princìpi, dei comportamenti e delle regole che il Professionista Associato dichiara di voler osservare e a cui si ispira nello svolgimento della sua attività.
2. Il Codice Deontologico si applica a tutti gli Associati AssoLirica.
3 Il presente Codice Deontologico reca le norme deontologiche volte primariamente a regolamentare l’esercizio della professione del “Cantante Lirico Professionista”, al fine di garantire gli interessi generali ad essa connessi, di tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità, fungendo comunque da carta dei valori per chiunque approcci l’arte del canto volendosi porre con rispetto nei confronti della musica stessa nonché di chi opera con essa per trarne sostentamento.
4. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
DOVERI DEL MUSICISTA
Art. 2– Principio di eguaglianza
1. Il Cantante Lirico Professionista deve svolgere la propria attività senza operare discriminazioni di età, sesso, stato civile, razza, nazionalità, religione, condizione sociale, ideologia politica, minorazione mentale o fisica o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale o di genere musicale.
Art. 3 – Lealtà, correttezza, fedeltà
1. Nello svolgimento della sua attività l’Associato si comporterà con lealtà e correttezza nei confronti di tutti i suoi interlocutori, dei committenti/clienti, degli altri Associati stessi, dello staff tecnico o artistico con il quale si relazioni, al meglio delle condizioni fornitegli.
2. È dovere dell’Associato svolgere la propria attività professionale con fedeltà nei confronti dei suoi interlocutori, dei committenti/clienti, dei colleghi, dello staff tecnico o artistico, delle Maestranze Teatrali anteponendo i loro interessi ai propri, onorando così la fiducia concessa oltre agli obblighi contrattuali.
Art. 4 – Diligenza, Competenza e aggiornamento professionale
1. L’Associato nella sua attività di Cantante Lirico Professionista cercherà di preparare ogni sua prestazione con diligenza, impegnandosi a fornire al meglio delle proprie capacità ogni prestazione artistica e tecnica indipendentemente dal contesto, dal corrispettivo pattuito e dal committente, in qualunque luogo e in qualunque circostanza essa si svolga.
2. L’Associato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare un’organizzazione adeguata.
3. L’Associato deve mantenere un’elevata competenza professionale attraverso il costante studio personale e un adeguato aggiornamento professionale in campo artistico, tecnico e regolamentare.
4. L’Associato si impegnerà ad osservare la puntualità in ogni luogo e in ogni circostanza, sia nei rapporti con i suoi colleghi che in quelli con i datori di lavoro, consapevole che questo significa dimostrazione di rispetto civile nei confronti degli altri, ma anche nei confronti di se stessi e della categoria.
Art. 5 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
1. L’Associato eserciterà la sua attività nel rispetto della legge, evitando prestazioni non in regola e provvedendo regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
2. Consapevole che il lavoro non in regola non è solo una forma di concorrenza sleale, ma anche un danno alla categoria e alla collettività, l’Associato si impegna a segnalare le circostanze ove ravveda violazioni di norme di legge o di sicurezza sui luoghi di lavoro ed evasione di adempimenti fiscali, previdenziali e di corresponsione di diritti d’autore, attraverso quei canali e quelle modalità che gli garantiscano una adeguata protezione da possibili ritorsioni.
Art. 6 – Informazioni sull’attività professionale
1. L’informazione sulla propria attività professionale, sui titoli di studio conseguiti e sulla propria formazione professionale deve essere veritiera e rispettare la dignità e il decoro della professione.
2. In alcun modo l’Associato deve attribuirsi attività o contributi creativi di terzi o lasciare dubbi rispetto alla paternità dei medesimi.
Art. 7 – Rapporti con la stampa e i media
1. Nei rapporti con i media l’Associato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, evitando dichiarazioni atte al discredito della reputazione professionale di altri musicisti o che compromettano l’immagine della categoria.
Art. 8 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive
1. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti, denigratorie od offensive, sia nei confronti dei colleghi che di ogni altro interlocutore personale.
2. Le critiche rispetto all’attività artistica di altri musicisti devono essere orientate al fare del musicista (ovvero avente per oggetto la sua esecuzione o interpretazione) e non all’essere della persona.
3. Tale correttezza deve essere mantenuta anche in contesti di rappresentanza della categoria e nel corso di procedimenti elettorali.
4. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.
Art. 9 – Riservatezza
1. L’Associato deve assicurare la riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione della promozione o esecuzione del rapporto professionale.
2. L’Associato è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia mantenuta da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per suo conto.
RAPPORTI TRA ASSOCIATI
Art. 10 – Correttezza e solidarietà
1. Il comportamento professionale del Musicista nei rapporti con i propri colleghi deve essere ispirato da correttezza e solidarietà evitando di porre in essere comportamenti che possano vessare i colleghi limitandone l’autonomia e la libertà, costringendolo a rinunciare ad altre occasioni professionali senza adeguata controprestazione.
Art. 11 – Diritti morali di paternità
1. L’Associato si impegna a conoscere i nomi degli autori e dei compositori del repertorio che esegue o interpreta e a darne corretta menzione verso il pubblico.
2. L’Associato si impegna a conoscere i nomi degli artisti interpreti ed esecutori che hanno partecipato alle registrazioni musicali oggetto di studio e a darne corretta menzione qualora esse fossero utilizzate.
3. L’Associato si impegna sempre a menzionare correttamente i nomi di creativi e collaboratori con i quali abbia collaborato.
Art. 12– Divieto di pirateria e plagio
1. Indipendentemente da eventuali violazioni di norme di legge, attribuirsi la paternità del lavoro altrui o compensi spettanti ad altri musicisti o svolgere attività, sia a scopo di lucro che a scopo di profitto, senza riconoscere il dovuto ai colleghi, rappresenta una forma culturale di pirateria che il musicista rifiuta.
2. Il rispetto del lavoro altrui e in particolare dei diritti morali e patrimoniali d’autore e connessi degli autori, dei compositori, degli editori, degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori fonografici, rappresenta una condizione essenziale per porsi come professionisti in campo musicale.
Art. 13 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
1. L’Associato che scelga e incarichi direttamente altro collega deve provvedere a retribuirlo o a farlo retribuire, qualora la prestazione sia a titolo oneroso.
2. L’Associato, laddove possibile, deve attivarsi perché vengano riconosciuti i compensi dei propri colleghi.
Art. 14 – Sollecitudine nei rapporti
1. L’Associato è tenuto a dare tempestive istruzioni ai colleghi e a corrispondere con i medesimi.
Art. 15 – Sostituzione di colleghi
1. L’Associato deve attenersi al rispetto dei valori di correttezza professionale anche qualora si trovasse a sostituire un collega.
Art. 16 – Conflitti di ruolo
1. L’Associato è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice anche ogni qualvolta si trovasse a ricoprire il ruolo di controparte o di datore di lavoro nei confronti di un altro Associato, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ruolo di direttore artistico, capo orchestra, organizzatore, produttore artistico o fonografico, manager, ecc. Tale condizione non può giustificarlo dall’indurre altri Associati alla violazione delle norme deontologiche.
2. L’Associato, qualunque sia il suo ruolo, si impegna ad attuare un comportamento deontologicamente corretto nei confronti di tutte le figure professionali con le quali si relazionerà nell’adempimento del suo lavoro.
Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E ORGANO DI VIGILANZA
1. Ogni Associato sottoscrivente si impegna a rispettare le norme del presente Codice, a conoscerlo, a comprenderlo e a darne diffusione pubblica ad ogni livello in particolare modo con l’esempio personale.
2. Eventuali comportamenti che violano le norme stabilite nel Codice deontologiche saranno valutati dall’Organo di Vigilanza che provvederà ad applicare eventuali sanzioni.
3. In caso di violazioni reiterate o di grave violazione del presente Codice, L’Organo di Vigilanza potrà proporre l’esclusione e la cancellazione, dall’elenco professionale di AssoLirica, dell’Associato che si rende colpevole di tali violazioni.
4. L’Organo di Vigilanza e di Osservanza al presente Codice è costituito dal Collegio dei Probiviri, come da art. 20 dello Statuto di AssoLirica.
NOTA: il presente Codice Deontologico è stato redatto sulla base originale prodotta dall’Associazione Note Legali, che potete consultare al seguente link: