Salva in PDF

Titolo I
Costituzione – Oggetto dell’attività – Tutele

Art. 1
Costituzione, denominazione e normativa di riferimento
È costituita l’Associazione Professionale denominata ASSOLIRICA – Associazione Nazionale Artisti della Lirica, nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2
Scopi e oggetto dell’attività
L’Associazione è aperta a tutti gli Artisti Lirici che svolgano attività in qualità di solisti.
L’Associazione è apolitica, apartitica, autonoma e amministrativamente indipendente; non persegue finalità di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci nelle singole categorie.
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  • esaminare i problemi culturali, economici e sociali nonché giuridici e legislativi, relativi alla categoria degli Artisti Lirici per indicare le possibili soluzioni, mediante proposte rivolte sia all’interno dell’Associazione, sia nei rapporti con terzi, soggetti pubblici e privati;

  • gestire l’elenco professionale ASSOLIRICA composto da Artisti Lirici, strutturato secondo le modalità ed i requisiti previsti nel Regolamento Associativo e nel seguente art.8;

  • creare una rete di comunicazione all’interno della categoria professionale, per un più fluido ed equilibrato diffondersi delle opinioni e per la condivisione di problematiche comuni;

  • rappresentare le istanze dei propri iscritti agendo in piena indipendenza e imparzialità;

  • promuovere la qualificazione professionale dei propri iscritti;

  • promuovere e far rispettare un Codice Deontologico ai propri iscritti;

  • promuovere e supportare la formazione permanente dei propri soci attraverso iniziative di studio, ricerca ed informazione, in particolare tramite dibattiti, convegni, corsi di formazione ed attività culturali;

  • attuare il sistema di attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, come previsto dagli artt. 4, 7 e 8 della Legge 4/2013;

  • difendere e diffondere il valore e la vitalità della musica e, più specificamente, del Teatro d’Opera quale eccellenza e patrimonio della cultura della Repubblica Italiana;

  • promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di iniziative che tendano favorire l’incremento, il miglioramento ed il coordinamento della attività musicale e teatrali;

  • agevolare la scelta e la tutela dei Clienti o più precisamente Committenti (Festival, Fondazioni Lirico Sinfoniche, Teatri di Tradizione, Associazioni Musicali, privati), nel rispetto delle regole della concorrenza, attraverso l’istituzione di uno Sportello per il Committente di cui all’art.6.

Art. 3
Sedi
L’Associazione ha sede legale presso Str. A. Provolo, 16 – 37123 Verona.
L’attività dell’Associazione si svolge su tutto il territorio nazionale.
Il Consiglio Direttivo, attraverso il Regolamento Associativo, può deliberare l’istituzione su territorio nazionale di sedi regionali, con un minimo di 4 sezioni (nord, centro, sud, isole), fino ad un massimo di 20 (una per ogni regione).

Art. 4
Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Un eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci. In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa, l’Associazione è tenuta al gestire gli utili in base a quanto stabilito nel seguente art.24.

Art.5
Adesione ad altri organismi
L’Associazione potrà aderire a Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, comunitario ed internazionale, che perseguano scopi analoghi a quelli previsti nel presente Statuto, mantenendo sempre la propria autonomia.
L’Associazione instaura inoltre una particolare collaborazione con CPI – Cantori Professionisti d’Italia, Associazione promotrice della Candidatura dell’Opera Lirica Italiana quale Patrimonio Immateriale dell’Umanità presso UNESCO.

Art.6
Tutela del Cliente o Committente
In adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013, l’Associazione si impegna a tutelare i Clienti o Committenti adottando strumenti che possano garantire l’utenza, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ed al rispetto del Codice Deontologico.
L’Associazione mette inoltre a disposizione del Cliente o Committente uno Sportello per il Consumatore, al quale il singolo committente possa rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti o per avere maggiori informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti dall’Associazione.

Titolo II
Rapporto associativo, tipologie soci, requisiti ammissione

Art.7
Categorie Soci
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie:

  • Soci Ordinari: persone fisiche che condividono e accettano le finalità istituzionali dell’Associazione, e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
    Il Consiglio Direttivo può deliberare attraverso il Regolamento un sistema di livellamento all’interno dei Soci Ordinari, basato sulla tipologia dei requisiti di ammissione presentati.

  • Soci Onorari: persone fisiche che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, con la loro esperienza professionale hanno dato contributi rilevanti nell’ambito professionale di interesse dell’Associazione.
    I Soci Onorari non pagano alcuna quota associativa, non hanno diritto di voto, e non sono sottoposti al sistema di attestazione professionale. La loro carica è puramente rappresentativa.

Il Consiglio Direttivo può, ove si rendesse necessario, istituire altre categorie di soci.
Il numero dei Soci è illimitato.
Solo i Soci Ordinari hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.
È esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.

Art.8
Requisiti, modalità di ammissione, attestazione di qualità e di qualificazione professionale
L’iscrizione all’Associazione come Socio Ordinario, è riservata agli Artisti Lirici. E’ altresì richiesto che siano di cittadinanza italiana o, se stranieri, che abbiano in Italia la loro residenza o domicilio.
Possono essere Soci Ordinari solo le persone fisiche che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione e che adottino un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi, come evidenziato dal relativo Codice Deontologico.
Per iscriversi all’Associazione occorre avere specifici requisiti che attestino il possesso, da parte del richiedente, di adeguate conoscenze, competenze e abilità nel settore del canto lirico.
Il dettaglio dei requisiti di accesso richiesti sono specificati nel Regolamento Associativo.
La domanda di ammissione, da effettuare on line attraverso il portale dell’Associazione, e corredata dai documenti specificati nel Regolamento Associativo, è rivolta al Consiglio Direttivo che ne valuterà la rispondenza ai criteri di ammissione, in accordo con il Comitato Scientifico.
A seguito di tale valutazione, l’Associazione autorizzerà il socio ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, in base a quanto previsto dagli artt. 4, 7 e 8 della Legge 4/2013.

Art.9
Formazione Permanente
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 4/2013, l’Associazione si impegna ad istituire per tutti i Soci iniziative che tendano a promuovere e supportare la loro formazione permanente ed il loro aggiornamento professionale, in ambiti e settori professionali integranti e complementari alla formazione strettamente tecnico – vocale ed artistica, che rimane prevalentemente promossa e portata avanti delle principali Istituzioni Statali presso le quali gli Artisti Lirici operano quotidianamente.
Le iniziative dell’Associazione potranno essere declinate attraverso dibattiti, convegni, corsi di formazione, attività culturali, workshop e masterclass.

Art.10
Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno diritto ed il dovere di partecipare alla vita dell’Associazione.
Per i Soci Ordinari, hanno diritto a candidarsi e, se eletti a cariche sociali, il dovere di adempiere il loro mandato.
L’accettazione della domanda da diritto ad utilizzare un codice identificativo personale (user ID e password). Detto codice è nominale e deve essere custodito a cura del socio che è tenuto a comunicarlo obbligatoriamente ogniqualvolta lo stesso gli venisse richiesto per accedere ai servizi attraverso reti telematiche.
L’Assemblea garantisce il diritto di voto in Assemblea per tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale.
L’ammissione a Socio comporta l’accettazione di tutte le norme del presente statuto e dei deliberati degli organismi statutari, nonché l’obbligo del pagamento della quota associativa.

Art.11
Quota associativa
La misura della quota sociale è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo nell’ultimo bimestre dell’anno precedente. Per il primo anno è determinata alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
Il Socio ammesso dovrà versare la quota associativa entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, pena l’annullamento del codice identificativo personale.

Art.12
Validità dell’iscrizione, dimissioni
L’ammissione all’Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell’anno, è valida per l’anno solare in corso. S’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo l’ipotesi di recesso.

Art.13
Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio si perde:

  • automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale entro il primo bimestre di ciascun anno solare; i soci decaduti per mancato rinnovo dell’adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando la nuova quota d’iscrizione.

  • per recesso; ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo anche tramite gli strumenti informatici e telematici a disposizione.

  • per espulsione; l’espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per i seguenti motivi:
    – comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione, con le norme del presente Statuto, con lo spirito e le finalità dell’Associazione, ovvero per offesa del decoro o dell’immagine dei singoli soci e degli amministratori;
    – infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
    – danni morali o materiali all’Associazione;
    – per decesso.

Titolo III
Organi Istituzionali dell’Associazione

Art.14
Struttura Organizzativa
Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci

  • Il Consiglio Direttivo

  • Il Presidente e Vicepresidente

  • Il Tesoriere e Responsabile Comunicazione

  • Il Collegio dei Probiviri

  • Il Comitato Scientifico

L’Associazione garantisce l’eleggibilità di tutti i Soci Ordinari alle cariche sociali previste.
La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l’elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto, è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.

Art.15
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci:

  • è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali;

  • è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

I compiti dell’Assemblea dei Soci sono:

  • approvare il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo annuale;

  • discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell’anno precedente e approvare gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’anno sociale.

  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

  • decidere su eventuali controversie.

Per le determinazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere redatti i processi verbali che saranno trascritti su apposito libro e messi a conoscenza di tutti tramite gli strumenti telematici dell’associazione. I verbali dovranno essere firmati da almeno due degli amministratori in carica; i contenuti dei verbali così redatti e sottoscritti faranno piena fede.
Dettagli operativi sul funzionamento dell’Assemblea (votazioni, modalità votazioni, deleghe, approvazione delibere) sono determinati dal Regolamento Associativo.

Art.16
Consiglio Direttivo
Le competenze specifiche degli Amministratori vengono gestite autonomamente all’interno del Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo:

  • attuare i deliberati assembleari;

  • eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Legale Rappresentante;
  • curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dei soci rappresentati;

  • esercitare in caso di urgenza e necessità i poteri dell’Assemblea. Le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte per la ratifica dell’Assemblea dei soci nella sua prima seduta;

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tra cui la gestione delle piattaforme telematiche;

  • sottoporre all’Assemblea generale dei Soci le proposte di modifica dello statuto;

  • eleggere i propri rappresentanti in seno agli organismi dove tale rappresentanza sia espressamente richiesta;

  • stabilire le quote associative;

  • esercitare ogni altra attribuzione non espressamente riservata dallo Statuto e dalla legge all’assemblea generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci.
Hanno diritto al voto tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota di iscrizione.
Dettagli operativi sull’elezione del Consiglio Direttivo (durata periodo elettivo, candidature, numero preferenze, segretezza voto, quorum elettivo, numero candidati eletti, tempistica riunioni Direttivo, convocazione riunioni Direttivo) sono determinati dal Regolamento Associativo.

Art.17
Presidente e Vicepresidente
Il Presidente viene scelto dal Consiglio Direttivo appena eletto, all’interno dei propri membri.
Il Presidente, in quanto Organo dell’Associazione:

  • può convocare i diversi Organi Istituzionali stabilendo l’ordine del giorno;

  • coordina e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne stabilisce l’ordine del giorno sentiti i suoi componenti, ne firma gli atti e cura le attuazioni delle deliberazioni adottate;

  • in caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;

  • all’esterno rappresenta istituzionalmente l’Associazione nel pensiero e negli interessi, agendo esclusivamente nell’interesse comune associativo.

Il Presidente può avvalersi di un Vicepresidente che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza temporanea. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica sino al termine del mandato.
A causa della peculiarità della figura professionale dell’Artista Lirico, il potere di firma viene assegnato al Legale Rappresentante, oppure in sua assenza al Presidente, al Vicepresidente o ancora al Tesoriere.

Art.18
Tesoriere e Responsabile Comunicazione
Le cariche di Tesoriere e Responsabile Comunicazione vengono scelte dal Consiglio Direttivo appena eletto, all’interno dei propri membri, seguendo il criterio delle competenze personali di ogni Consigliere eletto.
Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Predispone il rendiconto consuntivo annuale, che deve essere sottoposto al Consiglio Direttivo ed all’approvazione dell’Assemblea unitamente ad una sua relazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di collaborazioni esterne.
Il Responsabile Comunicazione cura l’Ufficio Stampa dell’Associazione, e si occupa della gestione e dell’utilizzo delle piattaforme informative.
Analizza le strategie di comunicazione più idonee per le attività in oggetto, e le sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo che le approva a maggioranza.

Art.19
Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo si avvale del Comitato Scientifico per lo sviluppo e la trattazione di tematiche specifiche, legate in particolare alla formazione permanente dei soci, all’aggiornamento professionale e alla definizione dei requisiti di accesso dell’Associazione.
I componenti del Comitato Scientifico devono essere almeno 3, e vengono selezionati tra esperti professionisti che abbiano contiguità con le tematiche e gli scopi trattati dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è competente per l’individuazione dei componenti del Comitato Scientifico con modalità di volta in volta definite.
La durata del mandato del Comitato Scientifico è di 2 anni.
I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili per non più di 3 volte consecutive.

Art.20
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da almeno 3 soci individuati tra i soci più anziani e non in carica nel Consiglio Direttivo.
La durata del mandato del Collegio dei Probiviri è di 2 anni.
I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili per non più di 3 volte consecutive.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

  • vigilare sul rispetto del Codice Deontologico da parte dei soci;

  • verificare in particolare che i soci designati a ricoprire cariche sociali non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

Il Collegio dei Probiviri è interpellato da qualsiasi Socio nel momento in cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza riguardante possibili situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi e violazioni del Codice Deontologico.
Il Collegio dei Probiviri, nell’espletamento delle sue funzioni, ha libero accesso a tutta la documentazione interna all’Associazione, deve convocare tutti gli interessati per accertare la veridicità o meno di fatti e circostanze e, prima di infliggere una sanzione disciplinare, deve invitare l’interessato a presentare entro 30 gg una memoria scritta a sua difesa.
Il Collegio dei Probiviri può decidere di applicare le seguenti sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate:

  • la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze che non ledano il decoro e la dignità professionale;

  • la sospensione dall’Associazione per un tempo non superiore ai due anni, si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale;

  • la radiazione dalla Associazione, è pronunciata contro il Socio che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Art.21
Sedi Regionali
In adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013, l’Associazione prevede la presenza su territorio nazionale di un certo numero di Sedi Regionali.
Il Consiglio Direttivo, attraverso il Regolamento Associativo, può deliberare l’istituzione di sedi regionali con un minimo di 4 sezioni (nord, centro, sud, isole), fino ad un massimo di 20 (una per ogni regione).
Ogni Sede Regionale istituita, avrà un Referente Regionale da scegliersi all’interno dell’Elenco dei Soci Ordinari, secondo criteri definiti all’interno del Regolamento stesso.

Art.22
Non reiterabilità delle cariche
Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano 2 anni.
I membri eletti e scelti possono ricandidarsi ed essere rieletti, con le seguenti restrizioni:
– il Presidente non può essere in carica per più di 2 mandati consecutivi;
– i membri del Comitato Scientifico non possono essere confermati per più di 3 mandati consecutivi;
– i membri del Collegio dei Probiviri non possono essere eletti per più di 3 mandati consecutivi;
– la carica di Vicepresidente e di membri del Consiglio Direttivo non hanno limitazioni.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e precedentemente approvate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.
Le dimissioni delle cariche sociali dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo tramite i mezzi informatici e telematici a disposizione e dovranno essere ratificate durante la prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Titolo IV
Patrimonio

Art. 23
Risorse finanziarie e divieto distribuzione
L’Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni di qualsiasi natura e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali.
Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

Art. 24
Gestione patrimonio post liquidazione
In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa, l’Associazione non può distribuire utili anche in modo indiretto ed è obbligata a devolvere il patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662. A tal fine l’assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Art. 25
Gratuità cariche elettive
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo l’eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per conto dell’Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 26
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Titolo V
Sanzioni disciplinari

Art. 27
Sanzioni
Le sanzioni disciplinari vengono adottate dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, e sono determinate nel dettaglio all’art. 20 del presente Statuto.

Titolo VI
Disposizioni finali

Art. 28
Regolamento Associativo
E’ istituito il Regolamento Associativo. Esso è deliberato e aggiornato dal Consiglio Direttivo, e raccoglie in un unico testo le norme indispensabili al funzionamento dell’Associazione. Esso sarà reso pubblico tramite il sito internet dell’Associazione.

Art. 29
Codice Deontologico
E’ istituito il Codice Deontologico, che gli iscritti son tenuti ad osservare. Il Codice Deontologico viene altresì pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

Art. 30
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle vigenti leggi in materia.