In questo articolo analizziamo come riscattare e recuperare i contributi versati in Francia alla Caisse des congés payés du spectacle dal nostro datore lavoro.
La Francia, infatti, si è dotata di un doppio sistema previdenziale per quanto riguarda gli artisti intermittenti dello spettacolo: oltre ai contributi pensionistici, il datore di lavoro versa un’ulteriore quota alla Caisse des congés payés du spectacle (Cassa delle ferie pagate dello spettacolo).
Questa cassa è stata creata al fine di garantire il servizio di ferie pagate agli artisti e ai tecnici dello spettacolo che non hanno prestato servizio in modo continuativo presso lo stesso datore di lavoro nei dodici mesi antecedenti la richiesta di ferie, indipendentemente dal domicilio fiscale del salariato e dalla natura del suo contratto di lavoro.
Sono tenuti ad aderire alla Caisse i datori di lavoro e in particolare tutti gli organizzatori di spettacoli, le società di produzione cinematografica, di produzione e di comunicazione audiovisive, sia questa la loro attività principale, secondaria o occasionale e qualunque sia la loro forma giuridica (società, associazione, ecc.).
Quando un artista straniero viene ingaggiato in Francia, se non è ancora immatricolato ai Congés Spectacles, può immatricolarsi autonomamente scaricando l’apposito modulo dal sito www.audiens.org compilandolo ed inviandolo per posta:
oppure può compilare il form on line:
https://conges-spectacles.audiens.org/sites/siteCCS/immatriculation.html
In entrambi i casi dovrà premunirsi del NIR (Numéro de Sécurité Sociale) disponibile solo telefonando al servizio clienti della Società Audiens +33 (0) 173 173 434 e sciorinando il suo miglior francese.
Una valida alternativa è incaricare il datore di lavoro di tale incombenza, dato che per legge è comunque suo obbligo procedere all’immatricolazione di un artista straniero.
Effettuata l’iscrizione, dopo alcune settimane l’artista riceverà per posta le credenziali per accedere al proprio conto nel sito www.audiens.org (Es. 1).
Al termine della prestazione artistica, il datore di lavoro rilascerà un attestato, detto CERTIFICAT D’EMPLOI (Es. 2) insieme ad un BULLETIN DE PAIE (Es. 3) che rappresenta la busta paga.
Tutto ciò accade a prescindere dalla presentazione o meno del Modello A1 (ex E101) per il versamento dei contributi previdenziali (ulteriori informazioni sul Modello A1 le trovi in questo articolo).
La particolarità di questo sistema è che l’anno successivo a quello in cui si è effettuata la prestazione, l’artista potrà richiedere alla Caisse il riconoscimento di una parte di quel 14,7% versato dal suo datore di lavoro, pari al 10% lordo: infatti riceverà per posta un modulo (Demande de Congé, Es. 4) che dovrà compilare e rispedire, specificando la data di inizio delle ferie, ed allegando il proprio RIB bancario.
Il periodo di riferimento per il calcolo del diritto alle ferie va dal 1° aprile di ogni anno al 31 marzo dell’anno seguente. Le ferie possono essere prese a partire dal 1° maggio successivo al periodo di riferimento; il modulo di richiesta ferie (Demande de Congé) verrà inviato automaticamente a fine marzo contemporaneamente alle somme dichiarate all’amministrazione fiscale da parte del datore di lavoro.
Per le attività in corso al 31 marzo l’artista dovrà redigere due attestati, il primo per il periodo che termina il 31 marzo, il secondo per il periodo che inizia il 1° aprile.
La domanda di richiesta ferie dovrà essere inviata ogni anno, almeno quindici giorni prima della decorrenza delle ferie.
Tutti i periodi di lavoro registrati sul proprio conto daranno luogo al versamento dell’indennità di ferie corrispondente.
Al ricevimento dell’attestato di pagamento, qualora l’artista constati che non sono stati presi in considerazione determinati periodi di lavoro, dovrà far pervenire alla Società Audiens tutti gli attestati (Certificat, Es. 2), e la copia delle buste paga corrispondenti (Bulletin, Es. 3).
Alla conclusione del contratto, se l’artista non ha ricevuto l’attestato di lavoro dal suo committente, egli è tenuto a richiederlo entro i sei mesi successivi e, in caso di rifiuto, ad avvisare la Caisse.
Qualora l’impresa presso la quale ha prestato servizio sia in amministrazione controllata o in liquidazione giudiziaria, è tenuto a richiedere l’attestato di lavoro all’amministratore o al liquidatore giudiziario e ad inoltrarlo ad Audiens immediatamente.
Qualora l’attestato di lavoro non venga rilasciato, è tenuto a darne tempestiva comunicazione.