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a cura di Massimiliano Damato.

In questo breve articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza sul cosiddetto Mandato di Rappresentanza Artistica che tanto spaventa gli artisti lirici, i quali sono spesso restii a sottoscriverlo a causa di cattive esperienze vissute in prima persona o riportate da colleghi.

Il tema del Mandato è giuridicamente molto complesso: cominciamo quindi col capire bene di cosa si tratta.

Abrogate tutte le leggi che disciplinavano la rappresentanza artistica, oggi l’unica fonte normativa da cui trarre la disciplina del mandato è il Codice Civile, artt. 1703 e seguenti e 1742 e seguenti.

In particolare, l’articolo 1703 C.C. recita così:

Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altro”.

In altre parole, il mandato non è altro che un contratto di scrittura privata attraverso il quale un artista (mandante) conferisce ad una persona fisica o giuridica (mandatario) il potere di agire per suo conto.

In esso devono essere contenute in modo chiaro tutte le condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra il rappresentante ed il rappresentato:

  • oggetto del mandato
  • poteri conferiti al mandatario
  • territori di competenza
  • durata del mandato
  • compenso spettante al rappresentante
  • risoluzione del mandato
  • varie ed eventuali

Va da se che si tratta di un documento indispensabile, senza il quale l’agente non potrebbe agire e dimostrare – in caso di contenzioso o di richiesta da parte dei teatri – di aver ricevuto dall’artista l’incarico di rappresentarlo; non potrebbe inoltre dimostrare di aver diritto al compenso (infatti per legge il mandato si definisce mandato oneroso proprio perchè presuppone il diritto al compenso), e non potrebbe neanche aver accesso ai documenti e ai dati sensibili dell’artista, in virtù della legge sulla privacy (altro potere che conferisce il mandato).

Elemento essenziale del mandato è la fiducia che l’artista ripone nella persona designata a rappresentarlo, per cui a mio avviso consiglio vivamente di conferire mandato ad una persona fisica e non giuridica, un professionista ben preparato e di propria fiducia, il quale poi potrà avvalersi di una struttura di servizi (agenzia), eventuali subagenti e/o collaboratori per lo svolgimento dell’attività.

La legge italiana non prescrive un determinato modello per il contratto di mandato; alcune agenzie fanno riferimento al mandato stilato dall’ARIACS (Associazione dei Rappresentanti Italiani di Artisti di Concerti e Spettacoli), che è fatto molto bene.

Altre agenzie invece non utilizzano il suddetto modello, ed hanno la piena facoltà di redigere e/o modificare il contratto a proprio piacimento: è proprio qui che bisogna stare molto attenti a ciò che si firma e soprattutto è fondamentale che l’artista conosca bene i propri diritti, onde evitare di incappare in contratti capestro.

Abbiamo approfondito qui il tema dei contratti capestro.

Gli artisti devono sapere che il mandato in quanto “contratto” è “trattabile”, ovvero, non si è obbligati a firmare qualsiasi cosa, ma i contenuti e le condizioni di tale mandato devono poter essere discussi, concordati e approvati da ambo le parti e nell’interesse di ciascuno.

Essendo un contratto a tutti gli effetti, il mandato deve contenere tutti gli elementi essenziali che ne conferiscano la validità e l’efficacia giuridica.

La clausola più importante che a mio avviso deve essere assolutamente contenuta nel contratto è la clausola risolutiva; nel caso in cui, per gravi motivi, venga meno la fiducia tra rappresentato e rappresentante, ciascuna delle parti deve avere il diritto di chiedere ed ottenere lo scioglimento del contratto per giusta causa, con effetto immediato a prescindere dal termine, ovvero dalla durata espressa nel contratto.

Altro nodo cruciale riguarda la clausola di esclusività.

Spesso gli artisti sono restii a concedere l’esclusiva all’agente, poiché credono che dare mandato a più agenzie possa garantire loro maggiori possibilità di lavoro: ciò in realtà è sbagliato, poiché rischia di creare confusione, a meno che le varie agenzie non agiscano con competenze territoriali diverse ma coordinate tra loro nella gestione dell’artista, cosa spesso praticamente impossibile se non si ha un general manager in grado di coordinare il tutto.

Anche il tema della clausola di esclusività verrà approfondito nelle prossime settimane.

Ovviamente anche gli accordi economici vanno sempre concordati a priori e devono sempre essere specificati nel mandato, tenendo conto delle diverse possibilità, sempre per evitare spiacevoli malintesi e fare in modo che il rapporto lavorativo duri a lungo.

Per prassi, in Italia l’agente viene pagato dall’artista con una provvigione calcolata in percentuale sul cachet lordo e generalmente non ha diritto ad alcun rimborso spese, né ad un fisso garantito.

Oltretutto, sempre per consuetudine, gli agenti incassano la loro provvigione solo a buon fine dell’ingaggio e una volta che il teatro ha saldato l’artista, anche se per legge spetterebbe loro la provvigione già a conclusione dell’affare, ovvero alla firma del contratto di scrittura artistica.

Anche la durata del contratto deve essere concordata tra le parti: normalmente gli agenti chiedono un vincolo che varia dai tre ai cinque anni rinnovabili (ma nulla vieta che il contratto abbia una durata diversa oppure che si opti per un contratto a tempo indeterminato, con facoltà di revoca con preavviso variabile da tre a sei mesi).

Tale vincolo temporale si giustifica col fatto che, affinchè la collaborazione inizi a produrre i frutti sperati, soprattutto con giovani artisti ancora sconosciuti, sono necessari di norma almeno due o tre anni.

Il manager infatti, nei primi tempi si occuperà di promuovere il giovane artista e di procurargli audizioni presso i teatri di sua competenza: è possibile che le prime audizioni non producano contratti e che si renda necessario “aggiustare il tiro”: spesso i giovani talenti necessitano di tempo per perfezionarsi e maturarsi tecnicamente e artisticamente.

Man mano si arriverà finalmente ad ottenere contratti, ma per l’anno successivo, poiché normalmente i teatri organizzano le stagioni con un anno di anticipo (all’estero anche due o più); si può quindi ragionevolmente affermare che almeno il primo anno di lavoro per un agente rappresenta solo un “investimento”, ovvero una perdita economica rappresentata dalle spese sostenute e che costui inizierà a guadagnare solo dopo che l’artista avrà concluso positivamente le sue recite e sarà stato pagato dal teatro.

All’agente comunque il guadagno e il rientro economico non sono garantiti: non di rado capita che il suo lavoro sia vanificato ad esempio da una improvvisa malattia dell’artista che gli impedisca di cantare le sue recite, con conseguente annullamento del contratto.

Inoltre in Italia l’agente, di prassi, non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per l’esercizio della sua attività.

Tutto ciò giustifica il fatto che l’agente pretenda la provvigione anche su scritture artistiche che l’artista si dovesse procurare direttamente, ma che passa al proprio rappresentante affinchè sia messo in condizioni di condurre le trattative dei relativi contratti; naturalmente, anche questa condizione può essere negoziata, ma non dimentichiamoci che rientra tra i vantaggi di avere un agente proprio quello di voler affidare le trattative contrattuali ad un serio professionista esperto in materia, in grado di mediare per trovare un punto di incontro tra le richieste dell’artista e le esigenze del teatro.

L’agenzia, inoltre, si occupa anche della promozione dell’artista a livello capillare, e soprattutto di fornire al teatro tutta la documentazione necessaria per il disbrigo delle pratiche contrattuali e per l’ufficio stampa, cosa estrememente utile, soprattutto quando l’artista si trova fuori sede per lavoro e non ha con se tutto il suo materiale.

Nelle prossime settimane approfondiremo inoltre le differenti tipologie di contratto e parleremo dei criteri da tenere in considerazione nel momento in cui si ricerca una agenzia artistica.


Per chi avesse voglia di approfondire il tema, consigliamo la lettura del testo:
“La professione dell’Agente Lirico nel Teatro d’Opera italiano: Quadro storico, profili giuridici, aspetti pratici e prospettive future” di Massimiliano Damato, Alessandra Catteruccia, Emanuela De Roma, Michele Lai


 

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